La Gazzetta ufficiale dello Stato (BOE) include il nuovo ordine ministeriale per la salute che regola gli spostamenti di adulti, anziani, persone a carico e bambini ( accompagnati da un adulto responsabile), nonché l’attività fisica individuale che, dalle ore 00:00 di sabato 2 maggio possono essere effettuati ma senza contatto con terzi, senza lasciare il comune in cui si risiede, rispettando la distanza sociale di almeno due metri ed evitando “soste inutili”.

Per quanto riguarda i minori di 14 anni, che possono continuare a circolare su strade pubbliche in gruppi di un massimo di tre bambini accompagnati da un adulto, devono tutti vivere nella stessa casa e potranno passeggiare in un intervallo di tempo che va tra le 12:00 e 19:00.
Nei comuni con meno di 5.000 abitanti, queste restrizioni non si applicheranno in quanto la Sanità ritiene che “non ci sia alcun rischio di affollamento”. Pertanto, in questi luoghi i residenti possono passeggiare o fare sport in qualsiasi momento.
Per coloro che vivono in comuni con una popolazione più ampia sarà necessario attendere che la Sanità pubblichi la nuova guida per gli spostamenti.

L’ordine ministeriale pubblicato nel BOE che consente passeggiate e sport è il seguente:
Articolo 1. Scopo.
Lo scopo di questo ordine è stabilire le condizioni in cui le persone di età pari o superiore a 14 anni possono svolgere attività fisica non professionale all’aperto durante il periodo dello stato di allarme.
Articolo 2. Spostamenti consentito per la pratica dell’attività fisica.
1. Le persone di età pari o superiore a 14 anni sono autorizzate a circolare sulle strade o negli spazi ad uso pubblico per esercitare le attività fisiche consentite da questo ordine.
2. Ai fini delle disposizioni del presente ordine, è consentita la pratica non professionale di ogni singolo sport che non richiede il contatto con terzi, nonché le passeggiate.
Tali attività possono essere svolte una volta al giorno e durante i periodi previsti dall’articolo 5.
3. Durante le passeggiate è possibile uscire accompagnati da una sola persona che vive insieme. Tuttavia, le persone che per necessità devono essere accompagnate possono farlo anche con un responsabile della famiglia o da un badante regolare.
La pratica non professionale di ogni singolo sport che non richiede contatto può essere effettuata solo individualmente. Tuttavia, coloro che per necessità devono essere accompagnati possono farlo da una persona che vive con loro, da un responsabile della famiglia o da un badante regolare.
4. Le passeggiate vanno effettuate per una distanza non superiore a un chilometro da casa. Tale limitazione non sarà applicabile alla pratica non professionale di ogni singolo sport, essendo questo consentito all’interno del comune in cui risiede.
5. Le persone che presentano sintomi o sono in isolamento a casa a causa di una diagnosi di COVID-19, o che si trovano in un periodo di quarantena a casa a causa del contatto con qualcuno con disabilità, non possono utilizzare l’autorizzazione. Allo stesso modo, i residenti dei centri di assistenza sociale per anziani non possono avvalersi di questa autorizzazione.
6. Gli spostamenti di cui al presente articolo si intendono fatti salvi quelli generalmente consentiti dall’articolo 7 del regio decreto 463/2020, del 14 marzo, nonché dall’ordinanza SND / 370/2020, di 25 Aprile, alle condizioni in cui gli spostamenti della popolazione minorile devono aver luogo durante la crisi sanitaria causata da COVID-19, e questi possono essere cumulativi.
Articolo 3. Requisiti per evitare il contagio.
1. Durante la pratica delle attività fisiche autorizzate da questo ordine, deve essere mantenuta una distanza interpersonale con terzi di almeno due metri.
2. Gli spazi affollati dovrebbero essere evitati, così come quei luoghi dove ci possono essere folle.
3. Per quanto possibile, l’attività fisica consentita da questo ordine deve essere svolta continuamente, evitando fermate inutili su strade o spazi pubblici. Quando, a causa delle condizioni fisiche della persona che svolge l’attività, è necessario effettuare una sosta su strade o spazi ad uso pubblico, essa verrà effettuata per il tempo strettamente necessario.
4. Devono essere rispettate le misure di prevenzione e igiene contro COVID-19 indicate dalle autorità sanitarie.
5. Per consentire il mantenimento della distanza di sicurezza, gli enti locali faciliteranno la distribuzione dello spazio pubblico a favore di coloro che camminano e di coloro che vanno in bicicletta, in ordine di priorità.
Articolo 4. Posti consentiti.
1. Può circolare su qualsiasi strada o spazio per uso pubblico, compresi gli spazi naturali autorizzati e le aree verdi, a condizione che siano rispettati i limiti stabiliti nel presente ordine.
2. Non sarà consentito l’accesso ad impianti sportivi chiusi per la pratica delle attività previste in questo ordine.
3. Nessun veicolo a motore o trasporto pubblico può essere utilizzato per viaggiare su strade o spazi per uso pubblico al fine di esercitare l’attività fisica prevista dal presente ordine.
Articolo 5. Fasce orarie.
1. Sono stabilite le seguenti fasce orarie per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2.2:
a) Lo sport e le passeggiate individuali possono essere effettuate solo tra le 6:00 e le 10:00 e tra le 20:00 e le 23:00
b) Le persone che hanno bisogno di essere accompagnate per motivi di necessità e le persone di età superiore ai 70 anni possono praticare sport individuali e camminare tra le 10:00 e le 12:00 e tra le 19:00 e le 20:00. ore. Le persone di età superiore a 70 anni possono uscire accompagnate da una persona che tra i 14 e 70 anni.
2. Le fasce orarie previste nel presente articolo non si applicano a quei comuni ed entità con un territorio inferiore al comune che amministrano centri abitati separati con una popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti. In questo caso la pratica delle attività consentite può avvenire tra le 6:00 e le 23:00
3. Eccezionalmente, queste fasce orarie potrebbero non essere applicabili nei casi in cui, per motivi medici debitamente accreditati, la pratica dell’attività fisica è raccomandata al di fuori degli intervalli stabiliti, nonché per giustificati motivi di conciliazione dei compagni delle persone, anziani, minori o disabili.